Dal “513”  al  “Giusto processo”

In un saggio pubblicato nel 1999 su "MicroMega", Marco Travaglio ricorda un episodio verificatosi alla Camera negli anni Ottanta, quando Scalfaro era ministro dell'interno: 
“Dovette sciropparsi l'interminabile catilinaria di un deputato meridionale, noto principe del foro, che argomentava dottamente come e perché si dovesse riformare un articolo del codice di procedura penale. A un certo punto, esausto, Scalfaro l'interruppe: "Avvocato, abbia pazienza, mi dica quale processo vuole sistemare. Così magari ci mettiamo d'accordo e la facciamo finita...". "Risate da tutta l'aula", annotano i resoconti stenografici della seduta». Oggi, in Parlamento, le cose vanno diversamente: gli inquisiti ci stanno in prima persona, con i propri avvocati. E le leggi le fanno anche loro.

L'esempio più eclatante è certamente rappresentato dall'art. 513 del codice di procedura penale. Alla fine di luglio dei 1997 il Parlamento vara la riforma che prevede che le dichiarazioni fatte al PM in istruttoria, se non ripetute in aula, «non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso». Contestualmente è bocciato un emendamento che obbliga i collaboratori di giustizia e gli imputati di reato connesso (persone che hanno ammesso le proprie colpe,  in genere accusando anche altri, hanno patteggiato una pena minima e sono uscite dal processo) a rispondere in aula alle domande e alle contestazioni delle parti.

Sebbene molti parlamentari si affrettino a dichiarare che il nuovo "513" «non avrà valore retroattivo», la Cassazione comincia ad annullare processi a raffica. Finché, nel novembre 1998, la Corte costituzionale non dichiara parzialmente incostituzionale la legge, sottolineando che i processi si devono sì svolgere nel rispetto delle garanzie degli imputati ma che servono «all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità». Un
obiettivo che il "513" rende quasi impossibile. La classe politica, come un sol’uomo, si scaglia contro la Consulta, accusata di «sostituirsi al Parlamento», e decide che quelle norme non sarebbero più state incostituzionali, perché sarebbero entrate a far parte della Costituzione stessa, coi nome di "giusto processo". Il 10 novembre 1999 la nuova legge, dopo appena un anno (un record), è varata.

Le conseguenze? Un esempio per tutti: alla fine di febbraio del 2000 il Tribunale di Palermo assolve quasi tutti gli imputati del processo "Tangentopoli" decine di politici (ex ministri, ex deputati, alti esponenti dei pentapartito), burocrati regionali, professionisti, imprenditori. Un processo durato 7 anni. Durante l'istruttoria, 13 imprenditori confessano di avere pagato tangenti per vincere appalti, accusano politici e burocrati di averle intascate, patteggiano pene irrisorie ed escono dal processo. Dopo la riforma del "513, chiamati a testimoniare, si avvalgono della facoltà di non rispondere e le loro precedenti dichiarazioni finiscono nel cestino della carta straccia. Restano 13 imprenditori condannati, perché hanno sborsato mazzette, ma coloro che le hanno intascate sono stati assolti perché «il fatto non sussiste».

E allora tornano in mente le parole del PM milanese Gherardo Colombo, pronunciate nel febbraio dei 1998, mentre erano in corso i lavori della Bicamerale: c'è il rischio che le riforme si facciano «sotto ricatto», disse Colombo. «Ha attentato alla libertà del Parlamento», «è un brigatista» strillarono in coro i politici; poi finì sotto inchiesta disciplinare. Ma lui, Colombo, rivendicò il diritto di critica e ribadì «la profonda convinzione che la mancata scoperta di tutti gli illeciti porta necessariamente al ricatto».  

Sul tema del giusto processo abbiamo raccolto il parere anche di un altro esperto
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