Dal “513”
al “Giusto processo”
In un saggio pubblicato nel 1999 su "MicroMega",
Marco Travaglio ricorda un episodio verificatosi alla Camera negli anni Ottanta,
quando Scalfaro era ministro dell'interno:
“Dovette sciropparsi
l'interminabile catilinaria di un deputato meridionale, noto principe del foro,
che argomentava dottamente come e perché si dovesse riformare un articolo del
codice di procedura penale. A un certo punto, esausto, Scalfaro l'interruppe:
"Avvocato, abbia pazienza, mi dica quale processo vuole sistemare. Così
magari ci mettiamo d'accordo e la facciamo finita...". "Risate da
tutta l'aula", annotano i resoconti stenografici della seduta». Oggi, in
Parlamento, le cose vanno diversamente: gli inquisiti ci stanno in prima
persona, con i propri avvocati. E le leggi le fanno anche loro.
L'esempio più eclatante è certamente rappresentato
dall'art. 513 del
codice di procedura penale. Alla fine di luglio dei 1997 il Parlamento vara la
riforma che prevede che le dichiarazioni fatte al PM in istruttoria, se non
ripetute in aula, «non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza
il loro consenso». Contestualmente è bocciato un emendamento che obbliga i
collaboratori di giustizia e gli imputati di reato connesso (persone che hanno
ammesso le proprie colpe, in genere accusando anche altri, hanno
patteggiato una pena minima e sono uscite dal processo) a rispondere in aula
alle domande e alle contestazioni delle parti.
Sebbene molti parlamentari si affrettino a dichiarare che
il nuovo "513"
«non avrà valore
retroattivo», la Cassazione comincia ad annullare processi a raffica. Finché,
nel novembre 1998, la Corte costituzionale non dichiara parzialmente
incostituzionale la legge, sottolineando che i processi si devono sì svolgere
nel rispetto delle garanzie degli imputati ma che servono «all'accertamento
giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità». Un obiettivo
che il "513" rende quasi impossibile. La
classe politica, come un sol’uomo, si scaglia contro la Consulta, accusata di
«sostituirsi al Parlamento», e decide che quelle norme non sarebbero più
state incostituzionali, perché sarebbero entrate a far parte della Costituzione
stessa, coi nome di "giusto processo". Il 10 novembre 1999 la nuova
legge, dopo appena un anno (un record), è varata.
Le conseguenze? Un esempio per tutti: alla fine di
febbraio del 2000 il Tribunale di Palermo assolve quasi tutti gli imputati del
processo "Tangentopoli" decine di politici (ex ministri, ex
deputati, alti esponenti dei pentapartito), burocrati regionali, professionisti,
imprenditori. Un processo durato 7 anni. Durante l'istruttoria, 13
imprenditori confessano di
avere pagato tangenti per vincere appalti, accusano politici e burocrati di
averle intascate, patteggiano pene irrisorie ed escono dal processo. Dopo la
riforma del "513, chiamati
a testimoniare, si avvalgono della facoltà di non rispondere e le loro
precedenti dichiarazioni finiscono nel cestino della carta straccia. Restano 13 imprenditori condannati, perché
hanno sborsato mazzette, ma coloro che le hanno intascate sono stati assolti
perché «il fatto non sussiste».
E allora tornano in mente le parole
del PM milanese
Gherardo Colombo, pronunciate nel febbraio dei 1998, mentre erano in corso i
lavori della Bicamerale: c'è il rischio che le riforme si facciano «sotto
ricatto», disse Colombo. «Ha attentato alla libertà del Parlamento», «è un
brigatista» strillarono in coro i politici; poi finì sotto inchiesta
disciplinare. Ma lui, Colombo, rivendicò il diritto di critica e ribadì «la
profonda convinzione che la mancata scoperta di tutti gli illeciti porta
necessariamente al ricatto».
Sul tema del giusto processo abbiamo raccolto il parere anche di un
altro esperto
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