IL GIUSTO PROCESSO

Il seguente contributo è di Luciano Eusebi, professore straordinario di Diritto penale dell’Università Cattolica, sede di Piacenza. Nella stessa Università insegna anche Diritto penale commerciale e, a Brescia, Legislazione minorile. Ha inoltre insegnato Diritto penale All’Università di Teramo e Criminologia alla LUMSA di Roma. E’ anche coordinatore del Centro di Bioetica dell’Istituto Auxologico italiano e membro del comitato etico ospedaliero a Brescia.

"La c.d. normativa sul giusto processo costituisce una conseguenza del passaggio, avvenuto nel 1988, da un processo penale di tipo inquisitorio a un processo penale di tipo  accusatorio. Il primo modello, tipico degli ordinamenti illiberali e non a caso  adottato dal codice di procedura penale Rocco del 1930, non  separava i compiti tipici del giudice da quelli propri dell’accusa:    in diversa misura chi raccoglieva le prove a carico dell’imputato, cioè il pubblico ministero, svolgeva anche funzioni giudicanti e comunque godeva di una posizione privilegiata rispetto alla difesa; tendenzialmente, inoltre, gli elementi d’accusa comunque     raccolti dal pubblico ministero durante la fase delle indagini erano recepiti come prove nel dibattimento davanti al giudice.        

Secondo il modello accusatorio – di ascendenza illuministica e
 conosciuto dai più attraverso i molti film americani a soggetto giudiziario – accusa e difesa, invece, stanno rigorosamente sullo stesso piano e presentano i loro argomenti contrapposti (cioè formano le prove), una volta effettuate le indagini, davanti al magistrato (o alla corte) giudicante, del tutto imparziale fra accusa e difesa; ne deriva che non sono prove le dichiarazioni rese   in  precedenza,  e senza intervento della difesa, al solo pubblico ministero o alla  polizia.                                                                                                               

In quest’ottica lo schema accusatorio dovrebbe costituire per il
 cittadino indagato la migliore garanzia di fronte alla potestà punitiva statuale, che rappresenta la massima forma di ingerenza  pubblica nella sfera dei diritti individuali: lo stato in quanto pubblico potere non può privare il cittadino della libertà (come avveniva nello stato assoluto e come di fatto continua ad avvenire negli stati c.d. di polizia), ma deve esporre le sue ragioni in contraddittorio con la difesa di fronte a un potere autonomo (la magistratura), il quale a sua volta non decide arbitrariamente, ma in base alla legge così come fissata dal potere legislativo (che in materia penale ha una competenza esclusiva). Del pari, lo schema  accusatorio dovrebbe assicurare alla società che si faccia luce al meglio sulle vicende criminali. 
Per molti anni, tuttavia, è mancata una piena attuazione dello schema accusatorio: in misura più o meno ampia si sono infatti consentite anche dopo il 1988 utilizzazioni durante il dibattimento (letture) di verbali (dichiarazioni) rese all’accusa durante le indagini. Una più ampia attuazione dell’ottica accusatoria si è alfine realizzata col testo vigente, introdotto nel 1997, dell’art. 513 cod. proc. Pen.: il che ha creato delicati problemi circa i procedimenti già in corso, in parte notevole fondati su letture di deposizioni istruttorie difficilmente rinnovabili.                Ragione per cui sono state introdotte apposite norme transitorie. 

Nel 1999 i principi del c.d. giusto processo sono stati trasferiti, con un’apposita legge costituzionale, nell’art. 111 della Costituzione e all’inizio del 2000, in attesa di una legge attuativa organica, sono state prese misure urgenti di attuazione dei medesimi principi (d.l. n. 2 convertito nella legge n. 25), ove fra l’altro si prevedono le ovvie eccezioni riferite al caso in cui i soggetti dichiaranti siano stati sottoposti a pressioni per non confermare in dibattimento quanto precedentemente sostenuto.     

È fuori di dubbio che qualcuno possa avere appoggiato esigenze garantistiche in modo strumentale, cioè onde trarne benefici indebiti: ma ciò non deve fare assolutamente perdere di vista il fatto che un corretto sistema di garanzie è essenziale alla democrazia e nient’affatto in contrasto con un’attività preventiva seria. Non si dimentichi che la carenza di garanzie viene sempre pagata dai soggetti più deboli, amplissimamente rappresentati, del resto, nella popolazione penitenziaria, laddove un serio contrasto della criminalità organizzata e di quella economica non trae giovamenti di sostanza, e anzi viene delegittimata,  da scorciatoie non garantistiche.  
Si rammenti, poi, che le norme sul giusto processo sono state
 elaborate con ampio coinvolgimento della magistratura e con il  voto di forze politiche che hanno annoverato nelle loro file uomini estremamente impegnati nella lotta contro la mafia e i  poteri criminali. Di certo tali norme incidono su profili delicatissimi di equilibrio   fra esigenze di indagine e tutela dei diritti individuali, profili che  richiederanno grande attenzione anche nel futuro. Ma costituirebbe una semplificazione veramente pericolosa accreditare le esigenze garantistiche all’interesse di una sola parte politica, tanto più ove si consenta che le medesime divengano una  bandiera proprio dei movimenti i quali meno di altri, nel corso della storia, se ne sono fatti carico.
                                                     
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