IL
GIUSTO PROCESSO
Il
seguente contributo
è
di Luciano Eusebi, professore
straordinario di Diritto penale dell’Università Cattolica, sede di Piacenza.
Nella stessa Università insegna anche Diritto penale commerciale e, a Brescia,
Legislazione minorile. Ha inoltre insegnato Diritto penale All’Università di
Teramo e Criminologia alla LUMSA di Roma.
"La c.d. normativa
sul giusto processo costituisce una
conseguenza del passaggio, avvenuto nel 1988, da un
processo penale di tipo inquisitorio a un processo penale di tipo accusatorio.
Secondo il modello
accusatorio – di ascendenza illuministica e conosciuto dai più attraverso i molti film
americani a soggetto giudiziario – accusa e difesa, invece, stanno rigorosamente sullo stesso piano
e presentano i loro argomenti contrapposti (cioè formano le prove), una volta effettuate le indagini, davanti al magistrato (o alla corte) giudicante, del tutto imparziale fra accusa e difesa;
ne deriva che non sono
prove le dichiarazioni
rese
in precedenza,
e senza intervento
della
difesa, al solo pubblico ministero o alla polizia.
In quest’ottica lo
schema accusatorio dovrebbe costituire per il cittadino indagato la migliore
garanzia di fronte alla potestà punitiva statuale, che rappresenta la massima
forma di ingerenza
pubblica nella sfera dei diritti individuali: lo stato in
quanto pubblico potere non può privare il cittadino della libertà (come avveniva nello stato assoluto e come di fatto continua ad avvenire negli stati
c.d. di polizia), ma deve esporre le sue ragioni in contraddittorio con la
difesa di fronte a un potere autonomo (la magistratura), il quale a sua volta non
decide arbitrariamente, ma in base alla legge così come fissata dal potere
legislativo (che in materia penale ha una competenza esclusiva). Del pari, lo
schema
accusatorio dovrebbe assicurare alla società che si faccia luce al meglio
sulle vicende criminali.
Per molti anni,
tuttavia, è mancata una piena attuazione dello schema accusatorio: in misura
più o meno ampia si sono infatti consentite anche dopo il 1988 utilizzazioni
durante il dibattimento (letture) di
verbali (dichiarazioni) rese
all’accusa durante le indagini. Una più ampia attuazione dell’ottica
accusatoria si è alfine realizzata col testo vigente, introdotto nel
1997,
dell’art. 513 cod. proc. Pen.: il che ha creato delicati problemi circa i
procedimenti già in corso, in parte notevole fondati su letture di deposizioni
istruttorie difficilmente rinnovabili.
Ragione per cui sono state introdotte
apposite norme transitorie.
Nel 1999 i
principi del c.d. giusto processo sono stati trasferiti, con un’apposita legge
costituzionale, nell’art. 111 della Costituzione e all’inizio del 2000, in
attesa di una legge attuativa organica, sono state prese misure urgenti di
attuazione dei medesimi principi (d.l. n. 2 convertito nella legge n. 25), ove
fra l’altro si prevedono le ovvie eccezioni riferite al caso in cui i soggetti
dichiaranti siano stati sottoposti a pressioni per non confermare in
dibattimento quanto precedentemente sostenuto.
È
fuori di dubbio che qualcuno possa avere appoggiato esigenze garantistiche
in modo strumentale, cioè onde trarne benefici indebiti:
ma ciò non deve fare assolutamente perdere di vista il fatto
che un corretto sistema di garanzie è essenziale alla democrazia
e nient’affatto in contrasto con un’attività preventiva seria. Non si
dimentichi che la carenza di garanzie viene sempre pagata
dai soggetti più deboli, amplissimamente rappresentati, del
resto, nella popolazione penitenziaria, laddove un serio contrasto
della criminalità organizzata e di quella economica non
trae
giovamenti di sostanza, e anzi viene delegittimata, da scorciatoie
non garantistiche.
Si rammenti, poi,
che le norme sul giusto processo sono state elaborate
con ampio coinvolgimento della magistratura e con il voto
di forze politiche che hanno annoverato nelle loro file uomini
estremamente impegnati nella lotta contro la mafia e i poteri
criminali.
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